Contributi regionali ristoro mancati ricavi agli operatori servizi di TPL: niente ritenuta a titolo di acconto
Non sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e, quindi, non soggetti a ritenuta a titolo di acconto prevista dall’art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 i contributi regionali assegnati agli operatori economici del servizio di trasporto pubblico locale a titolo di ristoro dei mancati ricavi dovuti all’emergenza epidemiologica da COVID19: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 156 del 24 gennaio scorso.
Ricordiamo che, in relazione al regime fiscale applicabile ai contributi erogati in seguito all’emergenza COVID19, l’art. 10bis del Decreto Ristori (DL n. 137/2020), rubricato “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID19”, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Nel caso in cui, invece, detta ritenuta fosse stata comunque effettuata, secondo l’Agenzia “l’importo trattenuto deve essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d’imposta, che potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24. Nel quadro ST del modello di dichiarazioni dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770) il sostituto evidenzierà l’eccesso di versamento delle ritenute, riportando l’ammontare nel quadro SX”.