La determinazione del fondo rischi esige un controllo minuzioso e puntuale del contenzioso ad esso afferente: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 17/2023/VSG, depositata lo scorso 25 gennaio.
È, dunque, da escludere un controllo a campione; al contrario, la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite.
Già in passato la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto modo di sottolineare che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento.”, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie” (sez. reg. contr. Sicilia, delib. n. 6/2019/SS.RR./PARI).
Nel caso specifico, la sezione regionale dell’Emilia-Romagna ha stigmatizzato il comportamento del Comune che non aveva provveduto ad adottare una delibera di Giunta di puntuale ricognizione del contenzioso, nonostante la presenza di diversi giudizi pendenti.