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L’ammissibilità del soccorso procedimentale dinanzi ad un errore contenuto nell’offerta tecnica

L’esperibilità del soccorso procedimentale è consentita in presenza di un errore manifesto, laddove comunque l’effettiva volontà del partecipante sia desumibile da altri elementi dell’offerta tecnica, consentendosi in tale modo di coniugare il principio della massima partecipazione con il principio della par condicio che risulterebbe altrimenti vulnerato ove si consentisse al concorrente di integrare ex post un’offerta carente dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, sia ove detti requisiti siano richiesti ai fini della stessa ammissibilità dell’offerta – dovendo l’offerta carente in tal caso essere esclusa – sia ove siano richiesti ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale – non potendosi al riguardo attribuire il correlativo punteggio: è quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 9 gennaio 2023, n. 290, ribadendo che la giurisprudenza riconosce la possibilità che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l’offerta, a condizione che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto (ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4 ottobre 2022, n. 8481).

Nel caso di specie, un operatore economico aveva allegato nell’offerta tecnica i “progetti di massima” relativi a undici province ma, per errore, invece del progetto di massima della provincia di x era stato trasmetto per la seconda volta il progetto di massimo dalla provincia y; di conseguenza, è stato ritenuto correttamente esperibile un mero soccorso procedimentale, volto semplicemente a verificare se gli elementi omessi fossero rintracciabili nella restante documentazione di gara ed adottare le determinazioni conseguenti in termini di ammissione e/o esclusione dell’operatore economico dalla gara.

Il rimedio del soccorso procedimentale – diverso dal “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9, del Codice degli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), che non potrebbe riguardare né il profilo economico né quello tecnico dell’offerta (tra altre, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 febbraio 2021, n. 1225; sez. V, sent. 27 gennaio 2020, n. 680) – consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente, superando le eventuali ambiguità dell’offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell’offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunta (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 13 dicembre 2018, n. 7039; sent. 3 agosto 2018, n. 4809; sez. V, sent. 27 aprile 2015, n. 2082; sent. 22 ottobre 2014, n. 5196; sent. 27 marzo 2013, n. 1487).

Il Consiglio di Stato, infatti, nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici e del “correttivo” (Decreto Legislativo n. 56/2017), resi dalla Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017) ha sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di conservare un “soccorso procedimentale”, nettamente distinto dal “soccorso istruttorio”, in virtù del quale possano essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell’offerta, laddove i chiarimenti valgono a chiarire la portata dell’offerta. Si tratta, in particolare, di quei chiarimenti che, per la giurisprudenza, sono ammessi, in quanto finalizzati a consentire l’interpretazione delle offerte e ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 aprile 2015, n. 2082; sent. 22 ottobre 2014, n. 5196; sent. 27 marzo 2013, n. 1487).