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Delibere del Consiglio Comunale: il quorum strutturale deve permanere per l’intero svolgimento delle operazioni

Come ribadito recentemente dal TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 20 gennaio 2023, n. 26, sulla base di un consolidato orientamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 maggio 2007, n. 2351), il quorum strutturale (ossia, il numero minimo di consiglieri presenti ai fini della validità delle votazioni, previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio) deve permanere per l’intero svolgimento delle operazioni consiliari, compresa ovviamente la fase più delicata della votazione.

Nel caso specifico affrontato dai giudici cagliaritani, è stata annullata una deliberazione di riconoscimento di un debito fuori bilancio in quanto, mentre all’inizio della seduta erano presenti un numero superiore rispetto alla metà degli aventi diritto (come previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio), al momento della votazione tale numero era diminuito a meno della metà.

Il ricorso al giudice amministrativo era stato presentato da alcuni consiglieri, ai quali il TAR ha riconosciuto la legittimazione attiva, “giacché l’approvazione di una deliberazione consiliare in difetto del richiesto quorum strutturale incide sulle prerogative istituzionali dei consiglieri, quale conseguenza dell’illegittimità inficiante il funzionamento dell’organo rappresentativo in seno al quale le loro prerogative individuali si manifestano (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. VII, 13 luglio 2015, n. 3679; T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 ottobre 2007, n. 1773; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11 agosto 2004, n. 889)