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Mantenimento o dismissione di una partecipazione: l’importanza della motivazione della scelta

La ricognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell’art. 20 TUSP (Decreto Legislativo n. 175/2016), costituisce adempimento obbligatorio, i cui esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 9/2023/PRSE, depositata lo scorso 23 gennaio.

La Corte, in particolare, ha sottolineato la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere che quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale, evidenziando che le scelte concretamente operate per l’organismo restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità.

I giudici hanno stigmatizzato l’operato del Comune che, nel porre in essere l’adempimento, non ha, di fatto, esplicitato le motivazioni in ordine al mantenimento di alcune partecipazioni indirette, “non risultando sufficiente che detta scelta – propria della autonomia dell’ente, ma che non può porsi in contrasto con il principio di legalità – venga rimessa a generiche indicazioni fornite dalla società controllata e che, a sua volta, detiene la partecipazione indiretta”.