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Deroga all’utilizzo delle convenzioni CONSIP: la novità del Decreto Aiuti quater

Il DL 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” – cd Decreto Aiuti quater– è stato convertito dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023.

Tra le norme di interesse per gli EE.LL. segnaliamo l’art. 3-quater in materia di deroga all’utilizzo delle convenzioni CONSIP per l’acquisizione di beni e servizi.

Come è noto, l’art. 1, comma 7, del DL n. 95/2012 dispone, in capo alla quasi totalità degli enti appartenenti alla P.A. (compresi i Comuni) l’utilizzo obbligatorio delle convenzioni e degli accordi quadro CONSIP per l’approvvigionamento di alcuni beni e servizi rilevanti, ossia energia elettrica, gas, carburante, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile ed alcune tipologie di autoveicoli. Il comma 7 prevede una deroga a tale obbligo, disponendo che “È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali”.

Il Decreto Aiuti quater interviene su tale comma, riducendo la soglia di ribasso in presenza della quale gli enti locali possono agire autonomamente con riferimento ai servizi di telefonia (dal 10 al 5%) e agli acquisti di carburanti, energia elettrica e gas (dal 3 al 2%).