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Il ripiano del disavanzo ex art. 188 TUEL non può eccedere i limiti temporali del bilancio di previsione

Il ripiano del disavanzo ex art. 188 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) non può eccedere i limiti temporali relativi alle annualità del bilancio di previsione in corso di esercizio: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Piemonte, nella delib. n. 8/2023/PRSE, depositata lo scorso 20 gennaio.

Nel caso specifico un Comune aveva accertato un disavanzo in occasione del rendiconto 2020 ed aveva disposto il relativo ripiano nell’arco del bilancio di previsione 2021-2023; tuttavia, a seguito dell’emersione di un successivo disavanzo conseguente ai vincoli apposti sui fondi COVID, l’Ente decideva di adottare un nuovo piano di rientro, con l’approvazione di una delibera ex art. 188 TUEL che prevedeva quote annuali spalmate sul bilancio 2022-2024. Tale comportamento, di fatto, ha determinato l’adozione di un piano di recupero quadriennale, dall’esercizio 2021, sino all’esercizio 2024, mentre, secondo i giudici, l’ente locale avrebbe dovuto riformulare l’entità del recupero annuale, ma rimanendo sempre all’interno del periodo 2021-2023 e, quindi, assorbendo nelle annualità 2022-2023 la quota di ripiano prevista per l’annualità 2024.

Secondo la Corte, il comportamento tenuto dal Comune non è consentita dall’art. 188 né appare conforme a quanto previsto dall’All. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, punto 9.2.26, laddove viene previsto che “Se in occasione dell’approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l’eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall’ultimo periodo dell’art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso, e dalle regioni negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale”.

Dalla lettura della normativa di riferimento, dunque, si evince il limite temporale triennale non è derogabile per iniziativa dell’Ente, nemmeno nel caso in cui sopraggiunga, nel corso della gestione, un ulteriore disavanzo: infatti, come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 188 del TUEL, “l’eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso”.