Non è possibile disporre la proroga di un appalto in assenza della previsione di tale possibilità nel contratto originario e senza che, alla data in cui la proroga viene disposta, sia stata avviata la procedura per il nuovo affidamento del servizio: è quanto ribadito dal TAR Abruzzo, L’Aquila, nella sent. 18 gennaio 2023, n. 36.
Ed infatti, come è noto, il ricorso alla proroga contrattuale in materia di contratti passivi delle amministrazioni è consentito a determinate condizioni per evitare effetti distorsivi della concorrenza, ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/20169), secondo il quale “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
I giudici hanno precisato che la ragione per la quale la proroga tecnica è consentita solo se prevista nel contratto deve essere rivenuta nella necessità di poter imporre all’appaltatore la prosecuzione del contratto, in virtù del vincolo negoziale a tal fine assunto; conseguentemente, nel caso in cui la proroga non era stata prevista nel contratto originario, l’affidatario originario può rifiutarsi di proseguire il servizio.