Incentivo recupero IMU e TARI: le indicazioni della Corte dei conti per la corretta operatività

Come è noto, l’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, dispone che “[…] i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 1/2023/PAR, depositata lo scorso 13 gennaio, dalla norma richiamata è possibile ricavare, in conformità ai principi dell’ordinamento contabile, le seguenti condizioni di ordine generale per il riconoscimento degli incentivi di cui trattasi, in favore del personale coinvolto nell’attività di accertamento e riscossione dell’IMU e della TARI:

  • che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), anche eventualmente prorogati (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, delib. n. 19/2021/QMIG);
  • che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare – nell’an e nel quantum – la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5%) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;
  • che l’utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;
  • che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa;
  • che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
  • che il servizio di accertamento delle imposte in esame non sia stato esternalizzato in concessione.

Ove sussistano tutte le condizioni elencate, sarà possibile erogare la quota destinata al trattamento accessorio, nella misura così determinata, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi, precedentemente determinati, del settore entrate.

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