Approvati i nuovi modelli IVA 2023
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 11378/2023, pubblicato lo scorso 13 gennaio, sono stati approvati i modelli IVA/2023 e IVA BASE/2023, con le relative istruzioni, consultabili e scaricabili al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-13-gennaio.
La presentazione dovrà avvenire, per via telematica, dal 1° febbraio al 2 maggio 2023 (visto che il 30 aprile, scadenza canonica, quest’anno è una domenica e il successivo 1° maggio è festivo).
Segnaliamo due novità:
- il Quadro VO, nella sezione 3, rigo VO35, riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica, in cui è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari;
- il Quadro CS, che consente ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’art. 37 del DL n. 21/2022, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.”: si tratta del contributo straordinario istituito con il Decreto Ucraina bis sugli extra-profitti delle imprese energetiche.
Il modello IVA BASE/2023, che rappresenta una forma semplificata del modello IVA/2023, potrà essere utilizzato dai soggetti IVA, sia persone fisiche sia soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:
- hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA (quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio);
- hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
- non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);
- non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’art. 2,comma 2, della Legge n. 28/1997;
- non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.