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Il FPV non può avere una proiezione meramente annuale

È erroneo il comportamento del Comune che, nel calcolare il fondo pluriennale vincolato (FPV), si limita a considerare le somme del solo esercizio successivo, visto che, per le caratteristiche peculiari di detto fondo, non può aversi una proiezione meramente annuale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 12/2022/PRSE, depositata lo scorso 18 gennaio.

L’FPV è cumulato, nel senso che l’importo iscritto in entrata in ciascun esercizio riporta tutte le risorse rinviate dagli esercizi precedenti, sia quelle relative agli impegni imputati all’esercizio cui si riferisce il bilancio, sia quelle relative agli esercizi successivi; trattandosi di un dato cumulato, il fondo rappresenta contabilmente con trasparenza e attendibilità:

  1. la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno, frequente presso gli enti locali, dell’acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante comportino rilevanti oneri finanziari;
  2. il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall’ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Il principio della competenza potenziata prevede che il FPV sia uno strumento di rappresentazione delle spese pubbliche territoriali che evidenzi, con trasparenza ed attendibilità, il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo; in quest’ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e l’aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile; lo scopo del fondo in questione è quello di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall’ente territoriale e, pertanto, il vincolo pluriennale è rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie (Corte Cost., sent. n. 247/2017, punto 9 del Considerato diritto).

La logica del nuovo sistema, introdotto dal Decreto Legislativo n. 118/2011, è quella, infatti, di dare evidenza contabile e rilevanza giuridica ad alcune diacronie intercorrenti tra la realizzazione delle entrate e l’erogazione delle spese (All. 4/1, punto 9.8, del Decreto Legislativo  n. 118 del 2011) (cfr. Corte Cost., sent. n. 6/2017).

Puntuali indicazioni in tal senso sono contenute nel par. 3 delle Linee di indirizzo della delibera della Sezione Autonomie n. 2/2021/INPR, ove viene esaltato il ruolo fondamentale della fase di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici, e viene ribadito il ruolo strategico del cronoprogramma che implica l’individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase.

L’imputazione delle spese di investimento in unico esercizio vanifica, nella sostanza, lo strumento contabile del FPV, funzionale a dare contezza tanto al Consiglio, quanto, in definitiva, ai cittadini dei tempi di realizzazione dell’opera attesa: infatti, la rappresentazione delle risorse di investimento in un unico anno riproduce la classica modalità contabile di riconduzione in bilancio degli stanziamenti con riporto, a seconda dei casi, a residuo proprio o a residuo di stanziamento, delle risorse, rispettivamente, non pagate o non ancora impegnate nonché dei correlati flussi di cassa.

La Corte dei conti ha anche sottolineato come la corretta programmazione divenga, allo stato attuale, essenziale per gli enti assegnatari di risorse europee (risorse PNRR) e come in questa prospettiva, rinnovata attenzione vada posta alla verifica degli effetti dell’azione, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici declinati nel piano, il cui obiettivo è rilanciare la struttura economico-sociale del paese, sulla base di cadenze temporali.