Come ribadito recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 33/2023 del 16 gennaio scorso, la rilevanza IVA di una somma di denaro nell’ambito di una transazione è legata alla funzione economica svolta:
- se la somma rappresenta il corrispettivo di una prestazione di servizi fornita nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche, allora la stessa sarà rilevante ai fini IVA;
- se, al contrario, la somma è versata a titolo di liberalità ovvero riveste natura meramente risarcitoria, deve escludersi la rilevanza ai fini dell’imposta.
Ai fini della nozione di prestazione di servizi, ricordiamo che l’art. 3, comma 1, del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA) qualifica come prestazioni di servizi, ai fini dell’IVA, “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti (…) in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
In proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato in più occasioni che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso» e, pertanto, configura un’operazione imponibile solo quando tra l’autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (sentenza del 16 dicembre 2010, causa C270/09).
L’indirizzo espresso dai giudici comunitari è stato accolto dalla Corte di Cassazione che, con la sent. n. 20233/2018 ha, altresì, statuito che “la prestazione di servizi pure in prospettiva unionale è un’operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o come nel nostro caso in un permettere e purché si collochi all’interno di un rapporto sinallagmatico”.
Nel caso specifico oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nella citata risposta n. 33/2023, è stata ritenuta rilevante ai fini IVA, nell’ambito di una transazione fra una stazione appaltate ed un affidatario, di una somma riconosciuta a fronte dell’impegno dell’operatore economico di rinunciare ad alcune pretese economica in materia di riserve di appalto.