È obbligatorio il ricorso al MEPA (o ad altri mercati elettronici) nel caso di affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Abruzzo, nella delib. n. 1/2023/GEST, depositata lo scorso 13 gennaio.
I giudici hanno ricordato che tale obbligo è espressamente previsto dall’art. 2, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; in particolare, il citato comma 450 dispone che “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”.
La citata deliberazione rappresenta la conferma di un granitico orientamento delle sezioni regionali della Corte dei conti, le quali hanno ribadito che, per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e per quelle in economia, gli enti locali hanno l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici (cfr., ex multis, sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 169/2012/PAR; delib. n. 18/2013/PAR e delib. n. 18/2013/PAR; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n./112/2013/PAR; sez. reg. di contr. Toscana, delib. n.151/2013/PA; sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 211/2013/SRCPIE/PAR).
Al riguardo, i giudici hanno ricordato, inoltre, che l’inottemperanza all’obbligo di utilizzo del MEPA, comporta, secondo l’art. 1, comma 1, secondo periodo, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la Legge n. 135/2012, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che “i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”.