Inammissibile l’ottemperanza nel caso di ente in dissesto

L’ennesima conferma dell’inammissibilità dell’ottemperanza per il pagamento di un credito risalente nel caso di un ente in dissesto si è avuta con la recente sent. 13 gennaio 2023, n. 317, del TAR Campania, Napoli, sez. VIII.

Come è noto, come rammentato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 1/2022):

  • l’art. 252, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) stabilisce che “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”;
  • l’art. 5, comma 2, del DL n. 80/2004 dispone che “ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”;
  • sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale (o amministrativo, come statuito dalla Adunanza Plenaria nella sent. n. 15/2020, valorizzando l’inequivoca locuzione “anche giurisdizionali”) sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l’insorgere del titolo di spesa, deve essere imputato alla gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11;
  • in tal caso, indi, il debito viene imputato al bilancio della gestione liquidatoria sotto il profilo amministrativo-contabile, privando l’ente comunale della relativa capacità giuridica (sotto il profilo civilistico) e competenza amministrativa su quel debito, che non è più ad esso imputabile;
  • specularmente, le iniziative e i procedimenti volti alla esecuzione coattiva di crediti vengono temporaneamente paralizzati fino all’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11.

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dei giudici, era stato presentato un ricorso per ottemperanza di una sentenza del 2012, relativo ad un credito in denaro, nei confronti di un Comune che aveva dichiarato il dissesto nel 2016 e tuttora in tale situazione: come evidenziato dai giudici, si era dinanzi ad una pretesa creditoria relativa senz’altro “a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”; il “fatto di gestione” da cui è originato il contenzioso, quindi, afferisce a condotte poste in essere dal Comune in data ben antecedente a quella della dichiarazione di dissesto.

Conseguentemente, nel rispetto della par condicio creditorum, la gestione del credito vantato è di competenza dell’OSL e non può essere oggetto di ottemperanza.

 

 

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