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Unico organo di revisione nel caso di unione di comuni: i chiarimenti del Ministero dell’Interno

Come è noto, la nomina del revisore delle unioni di comuni è disciplinata:

  • dall’art. 234, comma 3-bis, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui “Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell’unione”;
  • dall’art. 1, coma 110, della Legge n. 56/2014, secondo cui “Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità: a) ……. c) le funzioni dell’organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;”.

In sintesi, perciò, come evidenziato dal Ministero dell’Interno in un parere del 14 dicembre 2022 (https://dait.interno.gov.it/pareri/100021), un’unione formata da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti può individuare un unico revisore; diversamente, la nomina riguarderà un collegio di revisori.

Quale conseguenza di tale scelta, il compenso del revisore sarà unico comprenderà tutte le attività poste in essere sia a favore dell’Unione sia a favore dei Comuni partecipanti; proprio con riferimento al compenso, l’art. 241, comma 5, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell’unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell’unione”.