Conto dell’agente della riscossione privo dei dati relativi all’accertamento: il warning della Corte dei conti

Il giudizio di conto a cui è sottoposto l’agente della riscossione delle entrate comunali deve necessariamente dare piena contezza delle tre fasi (accertamento, riscossione e versamento nelle casse dell’ente) che hanno composto l’attività dell’agente, non risultando coerente con le finalità normative una rappresentazione parziale del ciclo dell’entrata: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Calabria, nella sent. 232/2022, depositata il 28 dicembre 2022.

Secondo i giudici, rispetto all’attività specifica dell’agente della riscossione, la mera evidenza del riscosso e del versato non appare sufficiente a offrire piena regolarità della gestione del conto dell’agente, difettando del requisito essenziale – e posto a monte di tutte le attività successive – dell’accertamento (rectius dell’evidenza dell’accertamento).

In altri termini, la semplice lettura del riscosso e del versato e l’identità tra i due, non consente di per sé di concludere per la regolarità del conto (e relativo discarico), senza che vi sia anche la corretta esposizione degli importi accertati; accertamento (ossia, il carico) che costituisce il criterio primo e a monte per poter valutare l’operato a valle dell’agente.

La gestione del riscosso e versato, pertanto, in tanto potrà dirsi regolare, in quanto coerente rispetto alle somme accertate di cui si deve avere la necessaria conoscenza, visto che “nel giudizio di conto per la riscossione, non si assiste ad un riscontro esclusivo tra riscosso-versato, quanto ad un rapporto tra accertato-riscosso-versato nel quale l’accertato è il fattore iniziale che viene in rilievo”.

 

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