Patrocinio legale del Comune: gli obblighi di pubblicazione secondo l’ANAC
Segnaliamo l’atto del Presidente dell’ANAC fasc. UVCAT n. 4658/2022 del 30 novembre 2022 in materia di pubblicazioni dei provvedimenti di incarico di patrocinio legale adottati dal Comune.
Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”; tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, e sono qualificati, ai sensi dell’art. 17 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), come “contratti esclusi”.
Nel dettaglio, ai sensi del richiamato art. 15, che disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati:
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
- i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato (si ricorda che i dati sui compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, non devono essere riportati all’interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza; inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);
- l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53, comma 14, del Decreto Legislativo n. 165/2001.
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di tali dati sono condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. I dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.
Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi, con conseguente applicabilità dell’allegato IX del Codice dei contratti pubblici: in questo caso, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013, dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, nonché dal Codice dei contratti pubblici, l’amministrazione appaltante deve pubblicare, relativamente a tali incarichi, le informazioni stabilite dalle norme richiamate nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.