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Legge di bilancio 2023: lo stralcio parziale dei crediti fino a mille euro vantati dai Comuni

L’art. 1, comma 227, della Legge di bilancio 2023 prevede un possibile stralcio parziale per i crediti vantati dai Comuni, con decisione finale rimessa alla discrezionalità dell’ente locale.

In particolare, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,  risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni centrali (e, quindi, anche i Comuni), si applica l’annullamento limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR n. 602/1973; conseguentemente, restano dovuti il capitale e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il comma 228 riguarda specificatamente le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie: per questi crediti, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati; conseguentemente, restano dovuti la sanzione e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Si precisa che lo stralcio riguarda il singolo carico, e quindi non l’importo complessivo della cartella, ma il singolo atto di accertamento iscritto a ruolo.

Come accennato, la decisione circa lo stralcio parziale in discorso spetta ai Comuni: infatti, il comma 229 prevede che l’ente locale possa stabilire di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228, con una delibera di Consiglio Comunale da adottare entro il 31 gennaio 2023, pubblicare sul proprio sito istituzionale e da comunicare, entro la medesima data, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con le modalità che la stessa Agenzia dovrà pubblicare nel proprio sito internet; la mancata approvazione della delibera comporta l’applicazione in automatico dello stralcio parziale di cui ai commi 227-228.

Infine, il comma 230 precisa che dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR n. 602/1973.