Legge di bilancio 2023: novità per l’imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia
L’art. 1, comma 787, della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) prevede alcune novità anche in materia di imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia, modificando il comma 1-bis dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011; quest’ultima fonte normativa, come è noto, disciplina l’imposta in discorso.
Si rammenta che il testo vigente del citato art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 stabilisce la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
L’imposta può essere istituita da comuni capoluogo di provincia, unioni dei comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, a seguito di apposita delibera di Consiglio Comunale; essa è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno.
Il relativo gettito è destinato a finanziare:
- interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
- relativi servizi pubblici locali.
L’imposta di soggiorno può peraltro sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale.
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 prevede che i comuni capoluogo di provincia, il cui volume di presenze turistiche risulti venti volte superiore al numero dei residenti in base alla rilevazione statistica più recente possano applicare l’imposta di cui al citato art. 4, il cui importo può raggiungere, al massimo, il limite di cui all’art. 14, comma 16, lettera e), del DL n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010), vale a dire 10 euro per notte.
I predetti comuni devono fare riferimento ai dati, pubblicati dall’ISTAT, che riguardino la media delle presenze turistiche registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’aumento dell’imposta; per il triennio 2023-2025, la media delle presenze turistiche da considerare è quella relativa al triennio 2017-2019.