L’art. 1, comma 81, della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio (e, quindi, entro il prossimo 1° marzo), sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione.
Il successivo comma 82 stabilisce che al fine di ristorare i Comuni per le minori entrate derivanti dall’attuazione della norma contenuta nel comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023; le modalità di accesso al Fondo saranno definite con un successivo decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.