Il termine assegnato dalla stazione appaltante al concorrente in sede di soccorso istruttorio è perentorio, con la conseguenza che è legittima l’esclusione dalla gara in caso di mancato rispetto del medesimo: è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 22 dicembre 2022, n. 11250.
Nel caso specifico, solo una parte dei documenti necessari era stata effettivamente trasmessa entro il termine di sette giorni assegnato, mentre la restante documentazione era stata inviata successivamente; ciononostante, la stazione appaltante non aveva disposto l’esclusione del concorrente.
I giudici di Palazzo Spada hanno stigmatizzato detta decisione, evidenziando che l’esclusione dalla gara per l’inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione è previsto dall’art. 83, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), in materia di soccorso istruttorio.
La decisione del Consiglio di Stato conferma un noto orientamento, che si ritrova in numerose decisioni precedenti; ad esempio:
- la disciplina del soccorso istruttorio autorizza la sanzione espulsiva “quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 30 luglio 2014, n. 16);
- “La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte affermato la natura perentoria del termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda (su tutte, cfr. Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504; III, 21 gennaio 2015, n. 189; incidentalmente anche Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16). In tale contesto la medesima giurisprudenza ha rilevato come la disciplina del soccorso istruttorio autorizzi la sanzione espulsiva “quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale” (su tutte, Ad. Plen. 16/2014, cit.; Cons. Stato, 4849/2015, cit.). Il che risulta del resto coerente, oltreché con la ratio, anche con la lettera dell’attuale art. 83, comma 9, il quale espressamente prevede: “in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”; né ciò determina alcuna aporia o irragionevolezza del sistema, stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l’oggetto, prescindendosi – in tale fase – dall’effettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui semplicemente si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione. Per tali ragioni, appurata la violazione del termine per la necessaria integrazione documentale richiesta, va escluso che il dedotto possesso sostanziale dei requisiti, così come l’anteriorità rispetto al suddetto termine dei relativi documenti dimostrativi possano valere a impedire l’esclusione del concorrente inadempiente. Allo stesso modo, nessuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto al richiamo dell’attivazione del soccorso e della mancata tempestiva trasmissione della relativa documentazione si rende necessaria ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 maggio 2019, n. 3592).
Peraltro, per il principio di autoresponsabilità i partecipanti alle procedure di evidenza pubblica sono tenuti a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione di documenti e dichiarazioni non conformi al bando (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 febbraio 2021, n. 1540).