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Tardivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio: il warning della Corte dei conti

È illegittimo il comportamento del Comune che provvede tardivamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Liguria, nella delib. n. 66/2022/PRSP, depositata il 29 dicembre 2022, stigmatizzando il comportamento del Comune che solo nel 2021 aveva riconosciuto DFB risalenti al 2014 e al 2015 ma già noti nel 2019.

I giudici hanno evidenziato che il riconoscimento di un debito fuori bilancio “deve avvenire tempestivamente, così come previsto anche all’art. 193 c. 2 del TUEL che, come noto, prevede che “almeno una volta entro il 31 luglio” l’organo consiliare adotti, “lett. b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194” (cfr. sez. reg. di contr. per il Lazio, delib. n. 80/2020/PRSP).

Inoltre, il tardivo riconoscimento di un debito fuori bilancio produce una non corretta rappresentazione finanziaria e patrimoniale (Sezione delle Autonomie, delib. n. 21/2018/QMIG e n. 21/2019/QMIG; Sezioni Riunite in speciale composizione, sent. n. 37/2020/EL), traducendosi, in ultima analisi, in un modus operandi che potrebbe potenzialmente celare l’emersione di un disavanzo, che – richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Riunite in speciale composizione nella sent.n. 11/2018 – può alterare il raggiungimento degli equilibri di bilancio e che può, altresì, falsare la corretta elaborazione di indicatori finanziari di significativa rilevanza come quelli necessari ai fini dell’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’art. 242 TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) e al Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018 (ad esempio, i parametri P6 e P7).