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Contabilità fondi PNRR: legislazione speciale regionale e provinciale e perimetrazione

Terminiamo l’esame delle FAQ in materia di PNRR pubblicate lo scorso 14 dicembre dalla Ragioneria Generale dello Stato, occupandoci delle ultime due.

La n. 4 risolve positivamente il dubbio circa la possibilità per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di utilizzare le normative regionali e provinciali; qualora presente nei dispositivi attuativi, il richiamo alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) intende far riferimento al complesso della normativa vigente in materia, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso decreto legislativo, all’art. 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando.

Infine, la FAQ n. 5 si occupa delle modalità con cui gli enti territoriali garantiscono la perimetrazione prevista dall’art. 9 del DL n. 77/2021. Secondo la RGS, gli enti territoriali in contabilità finanziaria, come previsto dal paragrafo 10 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi del PNRR, allegato alla circolare della RGS n. 29 del 2022, garantiscono la prevista perimetrazione con l’accensione di appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

L’obbligo di perimetrazione si ritiene assolto anche con l’utilizzo delle articolazioni delle unità elementari del piano esecutivo di gestione e del bilancio finanziario gestionale.