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TARI: illegittimo equiparare le aree scoperte di sosta a pagamento con campeggi e autorimesse

È illegittima la delibera consiliare che, nell’approvare il piano finanziario e le tariffe TARI, equipara le aree scoperte di sosta a pagamento ai campeggi, alle autorimesse e alle rimesse coperte: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 14 dicembre 2022, n. 7792.

Secondo i giudici, “non può ritenersi equa l’assimilazione tra la gestione per la sosta di aree scoperte e altre attività economiche quali campeggi, impianti sportivi, palestre, ecc., stante la sostanziale differenza tra le categorie che vengono in rilievo, data soprattutto dalla maggiore permanenza fisica delle persone che frequentano i luoghi nel secondo caso, con conseguente maggior accumulo di rifiuti da smaltire (mentre la permanenza è minima nel caso di aree scoperte, limitata al parcheggio dell’autovettura)”.

In tal senso, è stato chiarito che l’area scoperta, comunque assoggettata alla tariffa rifiuti, non può però essere del tutto assimilata a un’area coperta (cfr. Cass. civ., sez. VI , ord. 10 novembre 2020, n. 25244: “L’area scoperta adibita a parcheggio, pur potendo essere qualificata come rimessa di autoveicoli, con rapporto di “species” a “genus” e dovendosi escludere l’esimente di cui al D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, per inidoneità dell’area a produrre rifiuti, essendo la stessa luogo frequentato da veicoli e persone, potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti (Cass. 2754/2012), non può essere totalmente equiparata all’area coperta”).