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Riaccertamento dei residui e rischi per gli equilibri di bilancio: il warning della Corte dei conti

Vi è una evidente connessione fra la corretta esecuzione dell’operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 305/2022, depositata lo scorso 12 dicembre.

I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d’amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000) che, se positivo, può essere utilizzato nel bilancio dell’esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187) nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193).

Nel caso in cui l’avanzo d’amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, la copertura per le spese da ultimo elencate sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l’emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa; peraltro, come correttamente evidenziato dai giudici, l’errato mantenimento dei residui negli anni precedenti ha di fatto alterato anche il reale risultato di amministrazione di detti esercizi.