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Accesso ad una cartella di pagamento risalente: le indicazioni della giurisprudenza

Non può trovare accoglimento l’istanza di ostensione della copia di una cartella di pagamento e della relativa relata di notifica risalenti ad un periodo ultra-quinquennale: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 25 novembre 2022, n. 3172, richiamando i principali orientamenti giurisprudenziali in materia.

L’art. 26, comma 4, del DPR n. 602/1973 prevede, come è noto, che “il Concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4/2022, ha affermato che:

  • ove il contribuente chieda accesso alla cartella di pagamento e questa rientri nel periodo di obbligatoria conservazione, è solo con il rilascio della copia della cartella di pagamento, e non con l’estratto di ruolo, che il concessionario adempie esattamente ai suoi obblighi di ostensione”;
  • la mancata predisposizione di un assetto organizzativo che consenta il rilascio della copia a suo tempo notificata direttamente a mezzo posta costituisce quindi una prassi contrastante con l’art. 26 sopra citato, e dunque i concessionari dovranno porre rimedio con i necessari adattamenti e le opportune misure organizzative, anche in forza dell’art. 22 comma 6 della legge 241/90, che correla all’obbligo di detenere (e non alla concreta detenzione) il diritto d’accesso”;
  • in caso di violazione dell’obbligo di detenzione, il concessionario dovrà rilasciare specifica attestazione della mancata detenzione della cartella, avendo cura di specificarne le cause, essendo evidente che l’obbligo di concreta ostensione incontra il limite della oggettiva possibilità” con la conseguenza che “qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell’obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell’inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni”.

Il Consiglio di Stato (sez. IV, sent. 24 aprile 2022, n. 7437) ha precisato, con riferimento al termine di conservazione, che la disciplina speciale dell’art. 26 del DPR  n. 602/1973 prevale sull’ordinario termine prescrizionale di 10 anni sancito dall’art. 2946 c.c. (“del resto: – sono evidenti le differenze strutturali, posto che il d.p.r. n. 602 tratta di rapporti tributari di diritto pubblico, il c.c. di rapporti privatistici di diritto comune; – l’art. 2946 c.c. precisa che il termine decennale si applica “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente”), statuendo che l’intervenuto decorso del termine quinquennale estingue ex se ogni obbligo di conservazione e, perciò, di ostensione delle cartelle di cui trattasi; ne consegue che la pretesa di esibizione della relata di notifica “ultraquinquennale” si scontra con il predetto dettato legislativo; in tali casi, infatti, l’amministrazione potrebbe “dichiarare formalmente di non disporne più, indicando in tal caso la ragione, che ben può consistere semplicemente nel decorso del termine quinquennale di conservazione stabilito dall’art. 26, comma 5, d.p.r. n. 602 del 1973, decorrente dalla data della rispettiva notificazione”.