La revoca o l’annullamento di un concorso pubblico: le indicazioni della giurisprudenza

Come ricordato recentemente dal TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 23 novembre 2022, n. 7249, la revoca o l’annullamento di un concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della P.A. che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 1° agosto 2011, n. 4554).

In precedenza era stato già evidenziato che:

  • la revoca o annullamento d’ufficio di un pubblico concorso richiedono una motivazione particolarmente puntuale e penetrante soltanto quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l’intervento della presa d’atto della graduatoria, seguito dall’invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall’affidamento del concorrente chiamato al lavoro; viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l’interesse pubblico antagonista, a fronte dell’insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela” (TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 22 novembre 2013, n. 9992);
  • i partecipanti ad una procedura concorsuale non lamentano la revoca ovvero l’annullamento di un provvedimento definitivo che ha consentito loro di ottenere il bene della vita (il posto di lavoro a tempo indeterminato), ma lamentano proprio un comportamento omissivo da parte della Pubblica amministrazione: non avere concluso le procedure di assunzione con la stipula dei contratti di lavoro. Basti notare che la fase della procedura concorsuale ad evidenza pubblica si è bloccata e manca l’adozione di un provvedimento amministrativo ad ‘efficacia durevole’” (C.G.A.R.S., sez. giur., sent. 1° aprile 2020, n. 230).

Nel caso sottoposto all’esame dei giudici napoletani un Comune aveva, in un primo tempo, bandito alcuni concorsi pe la copertura di posti sia a tempo parziale sia a tempo indeterminato; successivamente, all’esito di una nuova valutazione delle esigenze, aveva ritenuto preferibile ricorrere allo scorrimento di graduatorie di altri enti per acquisire esclusivamente personale a tempo indeterminato, revocando i bandi precedenti. Secondo il TAR, l’operato del Comune era immune da vizi, visto che si è ritenuto di attribuire prevalenza all’interesse pubblico “di percorrere una via diversa per soddisfare più adeguatamente le esigenze dell’Ente, sotto il profilo sia delle professionalità necessarie sia del rispetto dei vincoli di bilancio, decidendo di acquisire figure professionali a tempo pieno e indeterminato, in funzione di una migliore, più stabile e continuativa organizzazione degli uffici”.

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