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Esecuzione di pagamenti disposti dal giudice e assenza di disponibilità finanziarie in bilancio

L’assenza di disponibilità finanziarie in bilancio non può costituire un limite all’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici non economici poiché, ai sensi del comma 2 dell’art. 14, del DL n. 669/1996, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare “in conto sospeso”: è quanto affermato dal TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, nella sent. 1° dicembre 2022, n. 489.

I giudici hanno evidenziato che le norme di bilancio rappresentano vincoli con efficacia meramente interna per le PP.AA. e, salvo specifiche previsioni di legge, non possono costituire ostacolo all’azione esecutiva proposta dai loro creditori; la mancanza di disponibilità di bilancio non può, quindi, in alcun modo ostacolare la soddisfazione del creditore della P.A. e tale principio vale anche nel giudizio di ottemperanza, caratterizzato anche dalla nomina di un commissario ad acta che materialmente provvede a formare gli atti amministrativi necessari per dare ottemperanza al comando giudiziale.

Pertanto, laddove il capitolo di spesa dal quale devono essere tratti i fondi per pagare il debito non presenti capienza sufficiente, il dirigente responsabile della spesa deve comunque effettuare il pagamento mediante un ordinativo speciale al tesoriere, che poi provvederà materialmente a pagare il creditore e la reintegrazione del capitolo avverrà mediante prelevamento dei fondi necessari dal fondo di riserva per le spese obbligatorie dell’amministrazione.

Comunque, anche laddove non sia possibile accedere al fondo di riserva, l’ente intimato o per lui il commissario ad acta chiamato a dare esecuzione ad una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, poste a carico dell’Amministrazione, non deve limitarsi a verificare se il credito possa trovare capienza nei capitoli di bilancio specificatamente destinati ai relativi pagamenti, né può soltanto attendere che essi vengano ricostituiti dagli organi competenti egli deve, invece, attuare il suo incarico mediante la diretta adozione degli atti necessari come variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e quant’altro necessario per l’assolvimento del proprio mandato anche in deroga alle norme comuni, e ciò in base al principio di effettività della tutela giurisdizionale.