Niente accesso per l’esposto presentato alla Polizia Locale e da cui è scaturita la verifica
L’esposto presentato alla Polizia Locale, da cui trae origine una verifica, un’ispezione o un procedimento di accertamento di illecito, non può essere oggetto di «accesso agli atti», poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato: è quanto affermato dal TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, nella sent. 28 novembre 2022, n. 952.
Secondo i giudici, infatti, la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestati risulta già assicurata dal verbale di accertamento e, dunque, non è necessario risalire al precedente esposto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 1° marzo 2021, n. 1717; sez. VI, sent. 24 novembre 2014, n. 5779; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 8 febbraio 2022, n. 136; TAR Veneto, sez. III, sent. 20 marzo 2015, n. 321).
La conoscenza dell’autore o degli autori degli esposti non assume rilievo a fini difensivi, ma costituisce la mera soddisfazione di una curiosità, con pericolo di future ritorsioni o indebite pressioni; difatti, la denuncia in sede amministrativa non consente alla parte denunciante di entrare in diretto contatto con il denunciato, essendo necessario il vaglio dell’apparato amministrativo che verifica la fondatezza di tali segnalazioni e in tal modo crea una “separazione” tra le parti private (denunciante e denunciato), così da recidere qualsiasi collegamento tra le predette e impedire la produzione di possibili danni da attività emulative.
Secondo il TAR, inoltre, il principio della totale accessibilità degli atti, ivi compresi quelli di impulso dell’attività ispettiva della Polizia Locale – senza che rilevi una effettiva e concreta necessità di conoscenza a fini difensivi –, potrebbe avere un impatto negativo sull’attività di controllo, diretto ad assicurare il rispetto della normativa posta a tutela del decoro urbano e della vivibilità e salubrità delle aree poste in prossimità di locali pubblici.