L’importanza della corretta modalità di parificazione del conto: il warning della Corte dei conti
La parificazione del conto da parte dell’amministrazione costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo, tenuto conto che l’amministrazione è il primo destinatario dell’obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all’organo dal quale l’agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile presso la quale il conto va successivamente depositato, previa parificazione del rendiconto, ovvero già munito dell’attestazione di parifica: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 314/2022, depositata lo scorso 30 novembre.
Tale certificazione di conformità o parifica del conto, com’è noto, deve basarsi sulle scritture dell’amministrazione o sugli altri elementi in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall’agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell’ amministrazione.
Infatti, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell’amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell’ente, quali reversali d’incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture (sez. giurisd. Sicilia, sent. n. 432/2020).