Il dipendente comunale che è, al contempo, agente contabile e responsabile del servizio finanziario, non può parificare da sé il proprio conto giudiziale, visto che ciò determinerebbe un evidente contrasto con il c.d. principio di “terzietà”, volto ad assicurare che l’interesse pubblico sia perseguito in maniera efficace, imparziale rispetto ai soggetti coinvolti e nei limiti dei poteri che la legge affida all’Amministrazione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Marche, nella sent. n. 91/2022, depositata lo scorso 29 settembre.
Ricordiamo che recentemente la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, sent. n. 194/2022, depositata lo scorso 1°giugno) aveva già evidenziato che, in tali casi, l’attività di parifica deve essere svolta dal segretario comunale.
Nel caso specifico affrontato dai giudici contabili marchigiani, comunque, pur in presenza della suddetta irregolarità formale, non si è proceduto ad alcun addebito al dipendente, non essendo stata dimostrata alcuna conseguenza effettiva negativa per le casse comunali.