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Anche l’agente contabile “di fatto” è tenuto alla presentazione del conto giudiziale

Tutti coloro che hanno “maneggio” di beni o valori o denaro di pertinenza dell’Amministrazione sono assoggettati al giudizio di conto e la mancanza di un provvedimento formale di nomina dell’agente contabile non è motivo di esonero: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 314/2022, depositata lo scorso 30 novembre.

Con specifico riferimento agli enti locali, l’art. 93, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) stabilisce che “Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”.

Alla luce di tale quadro normativo e sulla base di un consolidato orientamento tanto della giurisprudenza contabile quanto di quella di legittimità, elementi essenziali e sufficienti perché in capo ad un soggetto possa essere riconosciuta la qualifica di agente contabile sono soltanto il carattere pubblico, tanto dell’ente per il quale tale soggetto agisca quanto del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto o perfino mancare del tutto (cfr. Cass., SS.UU, ord. n. 4314/2020).