Illegittimo il mancato rispetto del termine per il deposito del rendiconto a disposizione dei consiglieri
È illegittimo il mancato rispetto del termine, non inferiore a 20 giorni, previsto dalla normativa per il deposito e la messa a disposizione dei consiglieri comunali dello schema di rendiconto finanziario, approvato dalla Giunta, e dei relativi allegati, considerato che tale circostanza integra uno specifico profilo di illegittimità e determina la lesione del cd. ius ad officium dei consiglieri: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 24 novembre 2022, n. 7268, che ha stigmatizzato la messa a disposizione dei documenti in discorso solo quattro giorni prima della seduta di Consiglio per la relativa deliberazione.
Secondo i giudici partenopei, infatti, ciò che rileva, indipendentemente dall’imputabilità del comportamento, è la circostanza oggettiva che ha condotto alla mancata messa a disposizione nei tempi prescritti ai consiglieri comunali dello schema di rendiconto finanziario approvato dalla Giunta, con relativa relazione dell’organo di revisione.
Ricordiamo che l’art. 227 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000, al comma 1, dispone che “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”; al comma 2 precisa che “Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”.