Le modifiche dello statuto comunale relative al quorum necessario per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale hanno efficacia successivamente al rinnovo del Consiglio, onde evitare una disparità di trattamento tra il presidente eletto nel corso della prima metà del mandato rispetto a quello che entrerebbe in carica per la durata residua dell’organo assembleare: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, nel parere del 15 novembre scorso, consultabile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/pareri/99974.
A supporto di detta statuizione, il Ministero ha richiamato la sent. n. 47/2006 del TAR Campania, Salerno, sez. II, nella quale è stata evidenziata la regola generale del principio di irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), secondo cui le norme dispongono per l’avvenire.
La deroga al suddetto principio –ammessa, se ragionevolmente giustificata, ad opera degli atti legislativi, perché questi hanno pari valenza della richiamata norma di principio– non è consentita (normalmente) all’attività regolamentare che, quale fonte secondaria di diritto, non può derogare, per il criterio di gerarchia delle fonti, alle fonti normative superiori.