L’importanza della verifica dei residui: il warning della Corte dei conti
È fondamentale che l’ente locale, nel controllo dei residui da mantenere nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), verifichi anche l’effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 166/2022, depositata lo scorso 25 novembre.
Secondo i giudici, ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000 – , ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio ( Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, delib. n. 60/2012).
La corretta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è operazione fondamentale ai fini della veritiera determinazione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione e, quindi, dell’attendibilità di quest’ultimo, talché una sovrastima dei residui attivi o una sottostima di quelli passivi può portare a una errata determinazione dell’avanzo/disavanzo dell’ente, inducendo in errore l’organo di indirizzo politico che approva il bilancio ed al contempo i terzi, cittadini, creditori e organi di controllo.
È a tale adempimento che fanno riferimento le specifiche prescrizioni indicate nell’ art 228, comma 3, del TUEL, nonché quelle contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 ( punto 9.1), le quali postulano l’esigenza di operare una rigorosa ed attenta ricognizione delle voci classificate dei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione /pagamento possano essere previsti con ragionevole grado di certezza.