L’importanza della doppia asseverazione crediti debiti fra ente locale e partecipate
Posto che nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici devono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo (Corte Costituzionale, sent. n. 252/2015), ne consegue che il regime dei crediti-debiti tra l’Ente e le sue partecipate è soggetto alla regola della “doppia asseverazione”, la cui mancanza può mettere in dubbio l’attendibilità delle relative previsioni di bilancio: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 155/2022/PRSE, depositata lo scorso 23 novembre.
La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde all’evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell’ambito di una corretta attività di corporate governance, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l’ente e le sue società partecipate (sez. reg. di contr. Sicilia, delib. n. 394/2013/PAR; sez. reg. di contr. Toscana, delib. n. 260/2014/PAR; sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 156/PAR/2014): l’esigenza di una corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario, come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello della società partecipata (cfr. Sezione delle Autonomie, delib. n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).
In caso quindi di mancata riconciliazione, l’ente locale dovrebbe operare un apposito accantonamento a fondo rischi, allo scopo di riportare la consistenza del risultato di amministrazione al valore che avrebbe assunto se il maggiore debito o minore credito fosse stato correttamente contabilizzato, mentre la società dovrebbe procedere agli opportuni accantonamenti al fondo svalutazione crediti qualora avesse registrato crediti superiori ai residui passivi risultati dalle scritture contabili dell’ente locale.
Va rammentato, al riguardo, che il principio di simmetria delle poste contabili, espressivo del canone fondamentale dell’equilibrio di bilancio (Corte Cost., sent. n. 197/2019), si riflette sui contenuti degli obblighi facenti capo all’ente locale: l’art. 11, comma 6, lett. j), del Decreto Legislativo n. 118/2011 impone espressamente in caso di discordanze di assumere “senza indugio” e, comunque, non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
In particolare, secondo il Principio di vigilanza e controllo degli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (Documento n. 10), in caso di discordanze, “L’Organo di revisione, da parte sua, verifica le cause alla base delle suddette discordanze e se accerta che le suddette siano dovute a sfasature temporali derivanti dall’applicazione di principi contabili differenti, monitora, nel
corso dei mesi successivi, la situazione sino a che le stesse non saranno risolte; se accerta che le suddette siano dovute a un mancato impegno di risorse da parte dell’ente, in termini di residui passivi, a fronte di maggiori crediti dell’organismo o della società partecipati, controlla la reale ed effettiva esistenza di tali crediti ed eventualmente, in caso tale controllo dia esito positivo, verifica che l’ente attivi, entro l’approvazione del rendiconto, la procedura di cui all’art. 194 del Tuel relativa al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio».