Appalti: le condizioni per il legittimo esercizio della proroga tecnica

Come ribadito recentemente dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 17 novembre 2022, n. 2552, alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa (in tal senso, ex plurimis, cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 10 febbraio 2022, n. 891), affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:

  • la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (delibera ANAC n. 427 del 2 maggio 2018);
  • l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e, di conseguenza, nel contratto di appalto (delibera ANAC n. 576 del 28 luglio 2021); ed infatti, l’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone che “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. […]”;
  • la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (parere ANAC AG n. 33/2013).

Nel caso specifico sottoposto ai giudici meneghini, la proroga era stata disposta prima dell’avvio della nuova gara: conseguentemente, il TAR ha annullato il provvedimento di proroga.

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