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Ottemperanza di un obbligo di fare: possibile nel caso di Comune in piano di riequilibrio

È legittima l’ottemperanza finalizzata all’esecuzione di un intervento di bonifica acustica dovuto dal Comune ed ordinato da una sentenza ormai definitiva, anche se l’ente ha attivato la procedura di piano di riequilibrio finanziario pluriennale: è quanto affermato dal TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sent. 15 novembre 2022, n. 406.

Secondo i giudici, infatti, non opera la sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) per i Comuni per il periodo compreso fra la data di deliberazione del piano di riequilibrio e la data della decisione di approvazione o di diniego del piano da parte della Corte dei conti: ciò in quanto tale sospensione deve intendersi riferita ad azioni esecutive aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro e non quando l’ottemperanza riguarda un obbligo di fare; in altri termini, la sospensione è giustificata dal principio della par condicio creditorum e quest’ultimo non viene in rilievo dinanzi ad un obbligo di messa in atto di lavori (ossia, un facere), come nel caso specifico.