Scorretta determinazione o mancata rappresentazione del FPV: violato il principio di veridicità
La non corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato (FPV) – al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio – determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il fondo assolve alla funzione di garantire l’adempimento di obbligazioni “legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria” (sent. n. 247/2017 della Corte Costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sent. n. 184/2016): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 189/2022/PRSE, depositata lo scorso 16 novembre.
I giudici contabili hanno rammentato che, secondo quanto stabilito nei principi contabili di cui all’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.
Per quanto riguarda le opere pubbliche, la programmazione e la previsione delle stesse è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente
normativa che prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati; il punto 5.4 del suddetto Allegato 4/2 detta la puntuale disciplina per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato sia nel bilancio di previsione sia a rendiconto.