È illegittimo il silenzio del Comune dinanzi alla richiesta di accesso della documentazione relativa alla sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Municipale che ha generato la conseguente cartella di pagamento: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 14 novembre 2022, n. 2002.
Ed infatti, il diritto di accesso costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se, indipendentemente cioè dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non costituendo il diritto di accesso una pretesa strumentale alla difesa in giudizio, ma essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita.
Pertanto, la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente (cfr, ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 febbraio 2010, n. 1067; sez. IV, sent. 20 settembre 2012, n. 5047; sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116; sez. VI, sent. 14 agosto 2012, n. 4566; sez. V, sent. 22 giugno 2012, n. 3683), dovendo il diritto di accesso essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegata alla documentazione cui si chiede di accedere.
Il diritto di accesso riveste, difatti, valenza autonoma, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, essere inteso in senso ampio ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso.
Il punto è stato di recente ripreso dal Consiglio di Stato, il quale ha ribadito che: “L’avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura non incide sull’attualità dell’interesse all’accesso; non spetta all’amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell’interesse del richiedente e negare l’accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili; è solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi (o per quelli unicamente esperibili) siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l’eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata dall’amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l’ostensione del documento” (sez. V, sent. 27 giugno 2018, n. 3953).
Nel caso specifico, i giudici catanzaresi hanno reputato senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, strettamente correlata alla tutela della propria posizione economica ed ordinato al Comune di mettere a disposizione del richiedente copia della sanzione amministrativa che ha generato la cartella di pagamento e della relata di notifica.