Organo di revisione del Comune e trasparenza: le indicazioni dell’ANAC
Anche all’organo di revisione del Comune si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo n. 33/2013 in materia di pubblicazione dei relativi dati: è quanto affermato dall’ANAC nella delibera n. 452/2022 dello scorso 5 ottobre.
Come è noto, l’art 15 citato, al comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
La pubblicazione, peraltro, è condizione di efficacia dell’atto di conferimento dell’incarico e della liquidazione dei relativi compensi (comma 2).
Secondo l’Autorità, in sintesi, la posizione dell’organo di revisione è assimilabile, ai fini della normativa sulla trasparenza, a quella dei consulenti e collaboratori.