La Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, con la delib. n. 210/2022/PRSE, depositata lo scorso 8 novembre, ha evidenziato la rilevanza che il FPV assume nell’attuale sistema di contabilità, poiché lo stesso rappresenta, con riferimento alla quota accertata in ogni annualità, la parte di risorse affluite al bilancio d’esercizio con le quali l’amministrazione si impegna a realizzare interventi di spesa puntualmente definiti la cui scadenza, in termini di competenza potenziata, ricadrà sugli esercizi successivi.
A tal fine, come evidenziato dai giudici contabili, è importante che vi sia un sistema informativo tale da consentire un monitoraggio puntuale in ordine all’effettivo utilizzo del fondo, alle eventuali variazioni di esigibilità ovvero alle economie dello stesso; in assenza, l’Ente rimane esposto ad un’incertezza informativa che può comportare la non corretta determinazione del fondo stesso e, conseguentemente, una difficoltà nel finanziamento della spesa originariamente autorizzata.
Il monitoraggio dell’andamento del fondo in discorso non può essere inteso come un adempimento contabile di natura formale, poiché esso costituisce, al contrario, il necessario presupposto per l’accertamento del FPV nell’ambito del rendiconto di gestione e per la sua movimentazione nel corso dell’esercizio.
Secondo la Corte, “A tal fine, è quindi necessario porre l’attenzione sul puntuale monitoraggio dell’evoluzione del fondo stesso al fine di determinarne compiutamente la quantificazione, garantendo il corretto finanziamento degli impegni assunti e imputati alle successive gestioni. Particolare attenzione dovrà, inoltre, essere rivolta anche alla corretta rappresentazione del FPV nell’allegato obbligatorio al rendiconto, nel pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto”.