Decisione di instaurare un giudizio e causa complessa: niente colpa grave in capo agli amministratori

La complessità della causa, riconosciuta dal giudice nella sentenza finale sfavorevole al Comune, è elemento idoneo ad escludere la colpa grave degli amministratori e dei legali dell’ente che avevano deciso di instaurare comunque il giudizio: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Umbria, nella sent. n. 89/2022, depositata lo scorso 11 novembre.

Nel caso specifico, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento a favore del Comune per un preteso danno ambientale, i giudici hanno ritenuto non irragionevole l’operato dell’amministrazione, del segretario e dei legali interni dell’ente che, a fronte di un potenziale ristoro di oltre 3 milioni di euro, avevano comunque deciso di instaurare il giudizio, in presenza di reati accertati e pur consapevoli delle modifiche normative in materia nel frattempo sopravvenute, della risalenza della vicenda e della difficoltà di quantificare il danno, conclusosi con la condanna dell’ente locale alla somma di circa 77 mila euro.

I giudici hanno ricordato che la colpa è da ritenersi grave quando la violazione dell’obbligo di diligenza è particolarmente marcata, con un discostamento molto evidente del comportamento dell’agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto richiede siano osservate: elementi questi che, nella fattispecie esaminata, non sono stati rilevati.

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