Controllo di regolarità amministrativa-contabile con estrazione casuale semplice degli atti
In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile, la modalità di estrazione casuale semplice degli atti da verificare non è quella ideale: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia Romagna, nella delib. n. 150/2022/VSGC, depositata lo scorso 9 novembre.
Come rimarcato dai giudici, in base a quanto indicato dal secondo comma dell’art. 147-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), il controllo in discorso deve svolgersi “secondo principi generali di revisione aziendale” e riguardare “le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.
La tecnica di campionamento deve opportunamente essere scelta in modo da intercettare le fattispecie caratterizzate da maggior rischio. La procedura prescelta di selezione del campione non potrà comportare costi amministrativi in eccesso rispetto ai benefici attesi, ma è possibile che, nelle realtà di maggiori dimensioni e complessità organizzativa, risulti proficuo adottare modalità più sofisticate del campionamento casuale semplice quali ad esempio il campionamento stratificato, il campionamento a più stadi, il campionamento a grappoli, il campionamento a scelta ragionata.
Spetta ovviamente all’ente scegliere la modalità più efficace, in base ad un’analisi del contesto interno ed esterno che consenta di individuare le aree soggette a maggior rischio (cfr. sez. reg. di controllo dell’Emilia-Romagna, deliberazioni n. 116/2022/VSGC, 94/2022/VSGC e 60/2022/VSGC).
A tal proposito, un utile supporto metodologico può essere fornito dalle linee guida dell’ANAC, relative alla elaborazione e definizione delle misure anticorruzione; queste, come noto, discendono da un procedimento che si articola, sinteticamente, nell’analisi del contesto interno ed esterno, nella mappatura dei processi, nella individuazione delle aree a maggior rischio corruttivo ed infine nella previsione. Tali analisi possono ben costituire elemento di orientamento delle tecniche di campionamento prescelte dall’ente per il controllo successivo (cfr. sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, delib n. 73/2021/VSGC).