La classificazione delle passività potenziali

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 148/2022/PAR, depositata lo scorso 17 ottobre, le passività potenziali del Comune possono essere distinti in quattro categorie:

  • il debito certo, con indice di rischio pari al 100%, quando l’evento si è concretizzato in una sentenza esecutiva ma momentaneamente sospesa;
  • la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), che riguarda i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
  • la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché alla definizione dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
  • la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Nell’occasione i giudici contabili hanno evidenziato che è certamente ammissibile accantonare risorse allorché eventuali controversie, foriere di potenziali rischi per le finanze dell’ente, pendano solo a livello stragiudiziale.

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