Il nuovo processo tributario: misure cautelari, proposta giudiziale di conciliazione e udienze telematiche  

Continuiamo ad occuparci sinteticamente delle novità del processo tributario introdotte dalla Legge 31 agosto 2022, n. 130, importanti anche per gli enti locali.

Un primo elemento di attenzione riguarda i tempi di decisione sulle misure cautelari: il nuovo termine previsto è di 30 giorni, nettamente inferiore a quello originario di 180; la novità opera dallo scorso 16 settembre.

Un secondo aspetto rilevante, operante per tutti i ricorsi operati dallo scorso 16 settembre, è dato dalla proposta di conciliazione formulata dal giudice tributario, che potrà essere presentata alle parti in udienza (e comunicata alla parte non presente) o fuori udienza (in quest’ultimo caso sarà comunicata ad entrambe le parti).

La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo; in mancanza di perfezionamento, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute, nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Il terzo aspetto rilevante riguarda le udienze telematiche: il nuovo testo del comma 4 dell’art. 16 del DL n. 11 prevede che la partecipazione alle udienze da remoto può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.

L’udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo.

Le udienze tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica e quelle relative alle istanze cautelari si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.

Le disposizioni relative alle udienze da remoto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

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