1

Le novità del processo tributario di interesse per i Comuni: premessa e giudice tributario monocratico

La recente legge 31 agosto 2022, n. 130, ha introdotto numerose novità nell’ambito del processo tributario, in attuazione degli impegni che il nostro Paese ha assunto con il PNRR.

Le novità riguardano anche i Comuni e riteniamo opportuno fornire una breve sintesi.

In primo luogo, dall’analisi della legge, è possibile evidenziare gli obiettivi ambiziosi che il Legislatore intende perseguire:

  • deflazionare il contenzioso,
  • rendere più spedito il procedimento;
  • istituire la figura del giudice monocratico ed una sezione civile dedicata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.
  • rendere rilevante, in termini di imputazione di spese di giudizio, il mancato accoglimento delle proposte di mediazione o di conciliazione giudiziale.

In secondo luogo, si è provveduto a modificare anche la denominazione delle commissioni tributarie: quella provinciale diventa “Corte di giustizia tributaria di primo grado”, mentre quella regionale è ridenominata “Corte di giustizia tributaria di secondo grado”.

In terzo luogo, il nuovo art. 4-bis del Decreto Legislativo n. 546/1992 prevede che le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro, con esclusione delle controversie di valore indeterminabile. Tale novità decorre per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023.

Un aspetto importante riguarda il concetto di valore della lite:

  • in generale, detto valore corrisponde all’imposta, esclusi sanzioni ed interessi;
  • tuttavia, se la controversia riguarda l’atto di irrogazione delle sanzioni, il valore della lite è pari al valore delle sanzioni.

Dal punto di vista procedurale, le udienze tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si svolgeranno esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, “per comprovate ragioni”, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria.

Il giudice decide sulla richiesta di trattazione in pubblica udienza e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. Nel caso in cui l’udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria.

Per gli altri aspetti procedurali saranno applicate le regole relative ai giudizi in composizione collegiale.