L’accantonamento del fondo contenzioso non è una mera facoltà ma un adempimento obbligatorio

Come è noto, l’art. 167 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) accorda agli enti locali la mera facoltà di stanziare ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare; tuttavia, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, al punto 5.2, si esprime in termini di obbligo.

Per superare tale apparente contraddizione, la Corte dei conti (cfr., recentemente, sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 148/2022/PAR, depositata lo scorso 17 ottobre) ha ritenuto operante il principio di specialità, in base al quale il punto 5.2. del principio contabile riguarderebbe, specificamente, il fondo rischi per contenzioso, mentre l’art. 167 del TUEL costituirebbe una disposizione generale, che prevede la facoltà di accantonare somme in appositi fondi, tuttavia necessariamente diversi dall’obbligatorio fondo rischi per contenzioso.

Pertanto, l’accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri (cfr., ad esempio, sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 43/2022/PRSE).

La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione.

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