Mancata riconciliazione dei crediti e debiti tra Comune e Unione: il warning della Corte dei conti

La mancata riconciliazione dei crediti e debiti reciproci del Comune con l’Unione dei Comuni di cui è partecipante realizza un vulnus per gli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 142/2022/PRSE, depositata lo scorso 4 novembre.

Del resto, in ossequio ai princìpi fondanti della disciplina del bilancio pubblico, secondo cui gli assetti dell’equilibrio e della copertura devono essere ipotizzati secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, la Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che “la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese” (Corte Costituzionale, sent. n. 197/2019).

Va sottolineato, peraltro, che l’art. 11, comma 6, lett. j, del Decreto Legislativo n. 118/2011 contempla, tra i soggetti tenuti all’asseverazione, le società controllate e partecipate e gli enti strumentali e, pertanto, l’Unione, non ricadendo in queste categorie, non soggiace espressamente agli obblighi formali di asseverazione intestati, in particolare, all’organo di revisione dal citato art. 11.

Purtuttavia, l’esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte nel bilancio dell’Ente con quelle dell’Unione assume in ogni caso una sua autonoma rilevanza: non c’è dubbio, infatti, che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti realizzi, anche in questo caso, un vulnus per gli equilibri di bilancio, o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, delib. n. 76/2021/PRSE e delib. n. 91/2021/PRSE).

 

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