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Dissesto ed ottemperanza di un pagamento: i chiarimenti della giurisprudenza

Come è noto, l’art. 248 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) stabilisce che, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 256, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 3 novembre 2022, n. 1912, ha confermato che il richiamato art. 248 del TUEL, riguardando tutte le azioni aventi carattere esecutivo, si estende anche al giudizio di ottemperanza di giudicati di condanna al pagamento di somme di denaro (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 aprile 2020, n. 2452).

Inoltre, i giudici calabresi hanno anche ribadito che dall’art. 252, comma 4, del TUEL si ricava che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione – e quindi non sono suscettibili di esecuzione individuale – tutti i debiti pecuniari che, ancorché liquidati successivamente, derivino da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, poiché il dato rilevante per la norma è costituito dall’esistenza del credito (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 aprile 2020, n. 2452); ed ancora, è stato chiarito che sono assoggettate a procedura liquidatoria concorsuale e, dunque, escluse dalle procedure esecutive individuali, “le obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 5 agosto 2020, n. 15; sent. n. 1 del 2022).

Pertanto, l’elemento discriminante per verificare se un dato debito rientri nella massa passiva della procedura di liquidazione concorsuale di cui agli artt. 248 e ss. del TUEL è l’atto o il fatto che ha determinato l’insorgere dell’obbligazione e non anche la liquidazione del credito: poiché, nel caso specifico trattato dai giudici catanzaresi, il credito oggetto del decreto ingiuntivo di cui si chiedeva l’ottemperanza è sorto da un incarico risalente e precedente la dichiarazione di dissesto, l’ottemperanza è stata dichiarata inammissibile, visto che il medesimo credito rientrava nella massa passiva della procedura di liquidazione concorsuale di cui agli artt. 248 e ss. del TUEL.